Indicazioni sulle modalità di richiesta e giustificazione delle assenze del personale docente e ATA – Anno scolastico 2025 / 2026

Vito Antonio Attollino

Direttore amministrativo

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Con la presente comunicazione si intendono fornire al personale docente e ATA le indicazioni operative in merito alla gestione delle più comuni e diffuse assenze dal servizio.

Si richiama l’attenzione di tutto il personale sull’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi tipo di assenza, sia all’ufficio di segreteria che alla propria sede di servizio e al REFERENTE DI PLESSO, al fine di consentire alla scuola l’eventuale organizzazione delle sostituzioni e garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

 ASSENZA PER MALATTIA

 a) Personale DOCENTE

Il docente impossibilitato a prendere servizio per malattia o per infortunio deve darne immediata comunicazione telefonica all’Ufficio di Segreteria entro le ore 07:30 del giorno stesso o, in casi eccezionali, prima dell’inizio dell’orario di servizio.

Deve altresì inviare l’apposito modulo di comunicazione assenza entro le ore 12:00 dello stesso giorno.
È obbligatorio, ove possibile, comunicare la presunta durata della prognosi. In mancanza di tale indicazione l’assenza sarà considerata di un solo giorno.

I docenti con cattedra orario esterna sono tenuti a informare anche le altre scuole interessate.

 b) Personale A.T.A.

Anche il personale ATA deve comunicare l’assenza per malattia o infortunio telefonicamente entro le ore 07:30 o, in casi eccezionali, comunque prima dell’inizio del proprio orario di servizio.
Entro le ore 12:00 del medesimo giorno va compilato e trasmesso il modulo di comunicazione dell’assenza.
Anche in questo caso occorre specificare, se possibile, la durata presunta della prognosi.

In entrambi i casi:

Sarà necessario fornire all’Ufficio, non appena disponibile, il numero di protocollo del certificato medico INPS.

 Inoltro dei certificati medici

Non è più obbligatorio l’invio del certificato cartaceo salvo che per:

  • certificati emessi da strutture ospedaliere o Pronto Soccorso;
  • certificati post-ricovero per agevolazioni di legge;
  • certificati di medici liberi professionisti (massimo 2 volte l’anno scolastico).

Il dipendente deve sempre comunicare il numero di protocollo INPS appena disponibile.

Visite fiscali e fasce di reperibilità

Le visite di controllo possono essere disposte:

  • su iniziativa dell’INPS;
  • su richiesta del datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza.

Fasce di reperibilità per tutto il personale (festivi compresi):

  • dalle 10:00 alle 12:00
  • dalle 17:00 alle 19:00

Eventuali spostamenti durante tali fasce devono essere preventivamente comunicati e documentati.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Le fasce di reperibilità non si applicano nei casi di:

  • gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
  • cause di servizio riconosciute con menomazioni gravi;
  • invalidità pari o superiore al 67%.

Tali condizioni devono essere dichiarate e documentate.

 Trattamento economico

Per le assenze fino a 10 giorni è prevista la decurtazione delle indennità accessorie.

Non si applica la decurtazione in caso di:

  • infortunio sul lavoro;
  • malattia per causa di servizio;
  • ricovero, day-hospital, gravi patologie con terapie salvavita.

Durata massima assenza per malattia personale a tempo indeterminato:

  • 18 mesi complessivi nel triennio scolastico (con diritto alla conservazione del posto):
    • Primi 9 mesi: retribuzione intera (esclusi compensi accessori);
    • Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione;
    • Ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione.

Durata massima assenza per malattia supplenza al 30/06 e al 31/08:

  • 9 mesi complessivi nel triennio scolastico (con diritto alla conservazione del posto):
  • Primo mese: retribuzione intera (esclusi compensi accessori);
  • Secondo e terzo mese: 50% della retribuzione;
  • Restante periodo: diritto alla conservazione del posto senza assegni (con interruzione della anzianità di servizio a tutti gli effetti)

Durata massima assenza per malattia supplenza al 30/06 e al 31/08:

  • Diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
  • Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 Rientro anticipato

In caso di guarigione anticipata è necessario acquisire un certificato medico di rientro.

 Assenza per gravi patologie

L’assenza per gravi patologie è regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola:

  • per il personale di ruolo, l’art. 17 comma 9 CCNL 2006/2009 recita: “ In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”;
  • per il personale supplente, l’art. 35 comma 11 CCNL 2019/2021 dispone: “ Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007”.

Alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto e sono sempre retribuiti al 100%.

Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.

Affinché gli interessati possano invocare l’applicazione del citato beneficio devono sussistere ed essere valutati contestualmente due requisiti essenziali:

  • che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata;
  • che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa a questo Ufficio, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria.

Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza che attesti la sussistenza della grave patologia.

La certificazione prodotta dovrà far riferimento anche al percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali il dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:

  1. periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
  2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate).

Da quanto richiamato discende che la certificazione medica da presentare a Scuola deve obbligatoriamente precisare che trattasi di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e indicare puntualmente il numero di giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti.

Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”

Sarà sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (possibilmente con la specifica degli orari).

Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore

Sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

 ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, ESAMI DIAGNOSTICI

 a) Personale A.T.A.

Ai sensi dell’art. 69 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 al personale ATA spettano specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria.

Si fa presente in proposito che se i permessi sono fruiti su base oraria non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia.

Tuttavia, sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa (es. permessi brevi).

Se sono fruiti su base giornaliera, l’intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio.

Per il personale a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto), le 18 ore di permesso vengono ridotte proporzionalmente all’orario di lavoro del contratto.

Modalità e tempi di richiesta

Per fruire dei permessi è necessario presentare domanda con preavviso di almeno 3 giorni.

Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Documentazione giustificativa

Al rientro in servizio, il dipendente è tenuto a presentare attestazione dell’avvenuta prestazione rilasciata dalla struttura sanitaria, recante l’orario di entrata e uscita.

Il comma 14 dell’art.69 precisa inoltre quanto segue: “nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico”.

Utilizzo del permesso

Il permesso è fruibile esclusivamente in relazione al tempo necessario alla prestazione, compresi i tempi di viaggio.

  1. b) Personale DOCENTE

Ai docenti si applica la disciplina generale prevista dall’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Per i docenti quindi l’assenza dal servizio finalizzata all’effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all’istituto della malattia, rientrando nel periodo di comporto, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo (permessi orari a recupero, permessi per motivi personali e familiari…).

PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti per motivi personali devono essere richiesti tramite apposito modulo con congruo anticipo e saranno autorizzati solo dopo il visto del Dirigente e del DSGA (per ATA).

Dopo la fruizione, il dipendente deve documentarne il motivo, anche tramite autocertificazione.
Per esigenze organizzative, si richiede la domanda almeno 3 giorni prima; richieste nella stessa giornata devono essere eccezionali e debitamente motivate.

Le comunicazioni devono essere effettuate telefonicamente entro le ore 07:30.

 ASSENZE PER BENEFICI LEGGE 104/92

 I permessi il lavoratore con disabilità o per assistenza alle persone con disabilità devono essere comunicati con sufficiente anticipo, possibilmente pianificando mensilmente le assenze.

In assenza di programmazione, è richiesto un preavviso di almeno 5 giorni. Le richieste dell’ultimo momento devono essere eccezionali e documentate.

 CONGEDO PARENTALE E MALATTIA DEL FIGLIO

I congedi parentali sono regolati dal D.Lgs. 151/2001 e dal CCNL vigente.

Le richieste di congedo parentale devono essere inoltrate 5 giorni prima, salvo emergenze comprovate, per le quali è ammessa la richiesta fino a 48 ore prima.

In caso di malattia del figlio, la comunicazione deve essere fatta entro le ore07:30. A giustificazione dell’assenza, è necessario presentare il certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

FERIE

Le ferie devono essere richieste per iscritto al Dirigente scolastico, con almeno 5 giorni di anticipo.

I docenti possono usufruire di 6 giorni di ferie in periodo didattico solo se la sostituzione avviene senza costi aggiuntivi.

Per il personale ATA, le ferie in periodo didattico sono eccezionali e devono essere autorizzate dal DSGA prima di inviare la richiesta al Dirigente.

 PERMESSI BREVI

 Il personale può richiedere permessi brevi per esigenze personali, fino a metà dell’orario giornaliero, entro il limite complessivo di ore pari all’orario settimanale (per i docenti) e 36 ore annue (per l’ATA).

Le ore devono essere recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

RECUPERO O RIPOSO COMPENSATIVO

Questo istituto contrattuale è previsto esclusivamente per il personale ATA.

Per quanto riguarda i docenti, le ore eccedenti rispetto all’orario di lavoro possono essere recuperate unicamente attraverso l’utilizzo di permessi brevi, la cui durata non può superare la metà dell’orario di servizio giornaliero.

ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

La richiesta di assenza o esonero dagli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, noto con largo anticipo a tutto il personale docente, deve essere presentata solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di forza maggiore (quali visite mediche specialistiche, malesseri, problemi familiari o personali di particolare gravità). Tali motivazioni devono essere documentate in modo preciso, anche tramite autocertificazione.
Per permettere una corretta valutazione della richiesta, la domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 07:30 del giorno in cui è previsto l’impegno.

ASSENZE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere protocollata almeno cinque giorni prima dell’inizio del corso. L’attestato di partecipazione dovrà essere consegnato in segreteria il giorno del rientro in servizio.
La partecipazione a qualsiasi iniziativa dovrà essere previamente autorizzata dal Dirigente scolastico, previa verifica delle esigenze di servizio.

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio è tenuto a presentare con congruo anticipo (almeno n.3 giorni prima) comunicazione dell’assenza e relativa certificazione successivamente alla fruizione.

PERMESSO PER DONATORI DI SANGUE

La richiesta deve essere presentata almeno un giorno prima della donazione. Al rientro in servizio, sarà necessario fornire la documentazione attestante l’avvenuta donazione.

PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO O ESAMI

La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima della data prevista. Al ritorno, il dipendente dovrà esibire idonea documentazione a giustificazione dell’assenza.

PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO

  • Durata massima: 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni evento luttuoso;
  • Retribuzione: intera;
  • Modalità di richiesta: la domanda va indirizzata al Dirigente. Il congedo spetta in caso di decesso di: coniuge; parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti in linea diretta); affini entro il primo grado (suoceri, genero, nuora).

PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO

  1. Durata massima: 15 giorni consecutivi, con decorrenza scelta dal dipendente tra la settimana precedente e i due mesi successivi alla data del matrimonio;
  2. Retribuzione: intera;
  3. Modalità di richiesta: la richiesta deve essere presentata preventivamente e motivata per iscritto al Dirigente. La concessione del permesso è subordinata alla presentazione della documentazione probatoria o di autocertificazione, che potrà essere oggetto di controlli a campione.

RITARDI OCCASIONALI

In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, il personale docente e ATA è tenuto ad avvisare immediatamente per consentire l’organizzazione della vigilanza.

ASSENZA DURANTE LE ORE A DISPOSIZIONE

Le ore a disposizione fanno parte a tutti gli effetti dell’orario di cattedra del docente e non possono essere gestite a propria discrezione. Durante tali ore, il docente deve essere presente a scuola poiché queste rientrano nell’orario di servizio.

Il docente che, durante le ore a disposizione, non venga impiegato per sostituire colleghi assenti, dovrà comunque risultare presente all’interno dell’istituto, preferibilmente in sala professori, salvo specifico incarico con le classi o gruppi di studenti. Non è consentito allontanarsi senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. In caso contrario, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

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Alla luce di quanto sopra esposto, si invita tutto il personale a rispettare scrupolosamente queste disposizioni per agevolare il lavoro della segreteria e della dirigenza, evitando spiacevoli conseguenze disciplinari che potrebbero compromettere il clima di serenità e collaborazione all’interno dell’istituto.

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